FERMO AMMINISTRATIVO: COMPORTAMENTI

FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI A MOTORE, AUTOSCAFI* ED AEROMOBILI**

In attesa di un approfondimento legato agli accorgimenti cui, anche su ns. segnalazioni, sta lavorando ACI ed osservate e valutate le posizioni di varie fonti (tra cui le associazioni dei concessionari), si possono fare le seguenti considerazioni, premettendo che il particolare interesse nasce dall’introduzione, con il D.Lgs.193/2001 (art.1, comma 1, lettera q) di modalità più semplici e rapide per annotare il fermo amministrativo, che prescindono dal tentativo di pignoramento e possono scattare trascorsi i 60 giorni concessi per il pagamento di una cartella esattoriale afferente qualsiasi somma., non esclusivamente di natura tributaria, dovuta alla P.A. .
Poiché l’iscrizione del fermo avviene d’ufficio, senza bisogno dei documenti detenuti dal proprietario, e la notizia all’interessato viene data successivamente, non è di alcuna utilità conoscerne i meccanismi, ma solamente sapere che esso, non incidendo sul diritto di proprietà, agisce inibendo la disponibilità del bene mobile colpito (oltre ai veicoli, autoscafi ed aeromobili), cioè impedendo di impegnarlo, ipotecarlo, venderlo e, soprattutto, usarlo (se utilizzato sarebbe colpito dalla sanzione, in questo caso non limitata ai ciclomotori, di cui al comma 8 dell’art. 214 del Nuovo Codice della Strada in vigore).
La normativa relativa stabilisce che sono opponibili al fermo unicamente gli "atti di disposizione" di data certa anteriore all’iscrizione del fermo stesso (il rimando è solo ai veicoli a motore, precisamente autoveicoli e motoveicoli, il che esclude dal fermo i veicoli rimorchiati ed i ciclomotori e, curiosamente, sembrerebbe non disciplinare con la valenza dell’atto di data certa gli autoscafi).
Con riferimento agli autoveicoli e motoveicoli, la vicenda di maggior rilievo è quella concernente le cessioni, legate al documento di vendita notarile (la cui autentica gli conferisce la richiamata "data certa"), che però è la fase finale di un negozio civilistico anteriore, spesso verbale e sovente preceduto da accordi di futura alienazione, come succede nel "dar dentro" l’auto posseduta ordinandone un’altra. E’ evidente che la spada di Damocle del fermo pende durante l’intera durata dei testè descritti eventi.
Poiché CDP e carta di circolazione restano intatti (apparentemente "regolari") nelle mani dell’intestatario, tutto ruota dunque in primis intorno al rapporto di "buona fede" - ed all’individuazione della mala fede, ricordando che mentre la prima si presume, quest’ultima va provata - tra acquirente e venditore (che, si è visto, possono inizialmente essere meri promissari), rapporto che si fonda su comportamenti diligenti di entrambi i soggetti, assodato – si ripete - che le risultanze documentali non garantiscono l’effettiva situazione giuridica del veicolo. Ciò significa che l’alienante deve cedere in piena proprietà e senza pesi o vincoli, mentre il compratore deve porre in essere una minima attività di verifica, compatibilmente con gli eventuali limiti di conoscibilità dati dagli strumenti disponibili.
Ribadendo che nella questione non sono coinvolti i RIMORCHI e SEMIRIMORCHI, si può affermare che già oggi, sul certificato di proprietà, dove è precisato che chi vende lo fa "con ogni garanzia di legge", il cedente fornisce l’assicurazione di libera disponibilità dianzi cennata, espressione riportabile nel testo degli atti di vendita "fuori" del CDP; tuttavia, se richiesto dall’avente causa e ottemperato dal dante causa, si possono integrare i titoli di cessione con formulazioni maggiormente dettagliate, del tipo "Il venditore dichiara inoltre che il mezzo ceduto non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 602/1973 testo vigente", ovvero "di non trovarsi nelle condizioni per l’iscrizione di gravami ed in particolare del fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 testo vigente" o, ancora, "di non avere cartelle esattoriali scadute e non impugnate", stando peraltro attenti a dichiarazioni che possono violare la privacy, andando al di là dello scopo. L’espressione migliore ed appropriata si direbbe la prima, qualunque sia occorre rimarcarla bene onde il firmatario non la sottoscriva con scarsa attenzione od inconsapevolmente.
Analoghe asserzioni sono configurabili
– possibilmente di proprio pugno – nei contratti o nelle proposte di acquisto, oppure appositamente, in ulteriori momenti ritenuti opportuni, con luogo e data, magari sotto forma di dichiarazioni sostitutive di notorietà e valgono temporalmente non oltre il giorno nel quale sono sottoscritte, in connessione poi con quel che prima d’allora è rilevabile dalle fonti ufficiali e riconosciute(a seguire).
Quanto all’acquirente, per i motivi evidenziati e per risolvere rapidamente la compravendita (od addivenire a differenti determinazioni/intese, per citare, riduzione del prezzo e/o pagamento del debito…) e pretendere il risarcimento del danno, avrebbe l’onere di porre in essere un controllo nei Registri (il PRA per gli autoveicoli), perché la effettiva e sicura posizione del mezzo, pur alla data di aggiornamento degli archivi che deve risultare nel documento rilasciato, non è riscontrabile altrove; sono insomma il comportamento ed accertamento principali, nonostante la presenza di carenze temporanee od oggettive (impraticabilità del "tempo reale"), e costituiscono la minima base di partenza, postulabile (e consigliabile) sempre in svariate occasioni, ad es. alla stipula dell’accordo nuovo/permuta usato e, in seguito, alla "chiusura" – o alla vigilia della chiusura - del negozio con l’immatricolazione del veicolo commissionato e il ritiro di quello permutato.
Concludendo, l’ACI/PRA – nel ripercorrere la varia casistica che dà luogo a circostanze presenti nei Registri e non sui documenti (aggiungendovi le radiazioni d’ufficio, le ipoteche fiscali e le frodi giocate sui duplicati), fatti comprovanti la quasi obbligatorietà, e non da ora, dell’ispezione cautelativa - ha a suo tempo con la nota 20386 del 14/6/2000 (messa in Internet Unasca) suggerito alle Conservatorie provinciali di cercare di avvertire dell’esistenza del fermo alla presentazione delle formalità (in modo da evitarne il pagamento e la richiesta di rimborso) e almeno di respingere inizialmente la pratica per darne contezza; nemmeno Copernico avverte a priori della presenza di un carico. Per adesso è tutto qui. * intesi quali unità da diporto ed unità adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri (art.7 D.M. Finanze di concerto con Interni e LL.PP. 503/1998).

** per gli aeromobili mancano, per quel che consta, le disposizioni applicative.

A cura CENTRO STUDI
18.07.2001