FERMO AMMINISTRATIVO: COMPORTAMENTI
FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI A MOTORE, AUTOSCAFI* ED AEROMOBILI**
In attesa di un approfondimento legato
agli accorgimenti cui, anche su ns. segnalazioni, sta lavorando ACI ed osservate e
valutate le posizioni di varie fonti (tra cui le associazioni dei concessionari), si
possono fare le seguenti considerazioni, premettendo che il particolare interesse nasce
dallintroduzione, con il D.Lgs.193/2001 (art.1, comma 1, lettera q) di
modalità più semplici e rapide per annotare il fermo amministrativo, che prescindono dal
tentativo di pignoramento e possono scattare trascorsi i 60 giorni concessi per il
pagamento di una cartella esattoriale afferente qualsiasi somma., non esclusivamente di
natura tributaria, dovuta alla P.A. .
Poiché liscrizione del fermo avviene dufficio, senza bisogno dei documenti
detenuti dal proprietario, e la notizia allinteressato viene data successivamente,
non è di alcuna utilità conoscerne i meccanismi, ma solamente sapere che esso, non
incidendo sul diritto di proprietà, agisce inibendo la disponibilità del bene mobile
colpito (oltre ai veicoli, autoscafi ed aeromobili), cioè impedendo di impegnarlo,
ipotecarlo, venderlo e, soprattutto, usarlo (se utilizzato sarebbe colpito dalla sanzione,
in questo caso non limitata ai ciclomotori, di cui al comma 8 dellart. 214 del Nuovo
Codice della Strada in vigore).
La normativa relativa stabilisce che sono opponibili al fermo unicamente gli "atti di
disposizione" di data certa anteriore alliscrizione del fermo
stesso (il rimando è solo ai veicoli a motore, precisamente autoveicoli e motoveicoli, il
che esclude dal fermo i veicoli rimorchiati ed i ciclomotori e, curiosamente, sembrerebbe
non disciplinare con la valenza dellatto di data certa gli autoscafi).
Con riferimento agli autoveicoli e motoveicoli, la vicenda di maggior rilievo è
quella concernente le cessioni, legate al documento di vendita notarile (la cui
autentica gli conferisce la richiamata "data certa"), che però è la
fase finale di un negozio civilistico anteriore, spesso verbale e sovente preceduto da
accordi di futura alienazione, come succede nel "dar dentro" lauto
posseduta ordinandone unaltra. E evidente che la spada di Damocle del fermo
pende durante lintera durata dei testè descritti eventi.
Poiché CDP e carta di circolazione restano intatti (apparentemente "regolari")
nelle mani dellintestatario, tutto ruota dunque in primis intorno al rapporto di
"buona fede" - ed allindividuazione della mala fede, ricordando che mentre
la prima si presume, questultima va provata - tra acquirente e venditore (che, si è
visto, possono inizialmente essere meri promissari), rapporto che si fonda su
comportamenti diligenti di entrambi i soggetti, assodato si ripete - che le
risultanze documentali non garantiscono leffettiva situazione giuridica del veicolo.
Ciò significa che lalienante deve cedere in piena proprietà e senza pesi o
vincoli, mentre il compratore deve porre in essere una minima attività di verifica,
compatibilmente con gli eventuali limiti di conoscibilità dati dagli strumenti
disponibili.
Ribadendo che nella questione non sono coinvolti i RIMORCHI e SEMIRIMORCHI, si può
affermare che già oggi, sul certificato di proprietà, dove è precisato che chi vende lo
fa "con ogni garanzia di legge", il cedente fornisce lassicurazione di
libera disponibilità dianzi cennata, espressione riportabile nel testo degli atti di
vendita "fuori" del CDP; tuttavia, se richiesto dallavente causa e
ottemperato dal dante causa, si possono integrare i titoli di cessione con formulazioni
maggiormente dettagliate, del tipo "Il venditore dichiara inoltre che il mezzo
ceduto non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in
particolare relativamente al fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 602/1973 testo
vigente", ovvero "di non trovarsi nelle condizioni per
liscrizione di gravami ed in particolare del fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R.
602/1973 testo vigente" o, ancora, "di non avere cartelle esattoriali
scadute e non impugnate", stando peraltro attenti a dichiarazioni che possono
violare la privacy, andando al di là dello scopo. Lespressione migliore ed
appropriata si direbbe la prima, qualunque sia occorre rimarcarla bene onde il
firmatario non la sottoscriva con scarsa attenzione od inconsapevolmente.
Analoghe asserzioni sono configurabili possibilmente di proprio pugno nei
contratti o nelle proposte di acquisto, oppure appositamente, in ulteriori momenti
ritenuti opportuni, con luogo e data, magari sotto forma di dichiarazioni sostitutive di
notorietà e valgono temporalmente non oltre il giorno nel quale sono sottoscritte, in
connessione poi con quel che prima dallora è rilevabile dalle fonti ufficiali e
riconosciute(a seguire).
Quanto allacquirente, per i motivi evidenziati e per risolvere rapidamente la
compravendita (od addivenire a differenti determinazioni/intese, per citare, riduzione del
prezzo e/o pagamento del debito
) e pretendere il risarcimento del danno, avrebbe
lonere di porre in essere un controllo nei Registri (il PRA per gli autoveicoli),
perché la effettiva e sicura posizione del mezzo, pur alla data di aggiornamento
degli archivi che deve risultare nel documento rilasciato, non è riscontrabile
altrove; sono insomma il comportamento ed accertamento principali, nonostante la presenza
di carenze temporanee od oggettive (impraticabilità del "tempo reale"), e
costituiscono la minima base di partenza, postulabile (e consigliabile) sempre in svariate
occasioni, ad es. alla stipula dellaccordo nuovo/permuta usato e, in seguito, alla
"chiusura" o alla vigilia della chiusura - del negozio con
limmatricolazione del veicolo commissionato e il ritiro di quello permutato.
Concludendo, lACI/PRA nel ripercorrere la varia casistica che dà luogo a
circostanze presenti nei Registri e non sui documenti (aggiungendovi le radiazioni
dufficio, le ipoteche fiscali e le frodi giocate sui duplicati), fatti comprovanti
la quasi obbligatorietà, e non da ora, dellispezione cautelativa - ha a suo tempo con la nota 20386 del
14/6/2000 (messa in Internet Unasca) suggerito alle Conservatorie provinciali
di cercare di avvertire dellesistenza del fermo alla presentazione delle formalità
(in modo da evitarne il pagamento e la richiesta di rimborso) e almeno di respingere
inizialmente la pratica per darne contezza; nemmeno Copernico avverte a priori della
presenza di un carico. Per adesso è tutto qui. * intesi quali unità da diporto ed
unità adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri (art.7 D.M. Finanze di
concerto con Interni e LL.PP. 503/1998).
** per gli aeromobili mancano, per quel che consta, le disposizioni applicative.
A cura CENTRO STUDI
18.07.2001