CIRCOLARE PROT. N. 1971/M360 - 14/07/2003 - LEGGE FINANZIARIA 2003 - VEICOLI D'EPOCA DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO - ULTERIORI PRECISAZIONI
.Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto TerrestreRoma, 14.07.2003
Prot. n. 1971/M360OGGETTO: Art. 18, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che: "Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. ...(omissis)... La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.".
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L'art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca "i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati ...(omissis)... e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione"; tant'è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell'art. 60, comma 4, c.d.s., rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico o collezionistico tutti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53); e solo per tali veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al P.R.A, per poter circolare su strada debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A..
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico o collezionistico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle predette tasse.
La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal P.R.A. e reiscritto in applicazione della norma finanziaria in esame, risulta presente nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione si limiteranno ad annotare nell'Archivio stesso, nel campo riservato alle "righe descrittive", e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo di interesse storico o collezionistico, tenuto conto di quanto attestato nella certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).
Viceversa, non v'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti originali, il veicolo debba essere regolarmente reimmatricolato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60, comma 4, c.d.s. e secondo le procedure amministrative attualmente in uso.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse storico o collezionistico radiati d'ufficio dal P.R.A. e muniti delle targhe e dei documenti originari ma che non risultino presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.
Anche in tal caso non ricorre la necessità di procedere alla reimmatricolazione; tuttavia, si rende indispensabile aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli, ma senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel rispetto della seguente procedura:
- il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53) nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel pubblico registro automobilistico in applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 289/2002;
- l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione "SC67" provvede ad aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli e, inserendo "N" nel campo "cod. procedura" non emette la relativa carta di circolazione.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico o collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione periodica.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)