CIRCOLARE PRA N. 001000 - 18/01/2000 -
LEASING - CESSIONE CONTRATTI
ACI
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO
Roma, 18 gennaio 2000
Prot. 001000
OGGETTO: | D.LGS 4.8.1999 N.342 RECANTE
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA. CESSIONE IN BLOCCO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA |
Il D. Lgs. n. 342/1999 ha introdotto un regime di favore
in tema di cessione di contratti di locazione finanziaria a banche o intermediari
finanziari.
In particolare, la nuova disposizione normativa consente la cessione in blocco di
contratti di leasing di immobili e beni mobili registrati senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, ai fini della trascrizione già esistente nei pubblici registri.
Pertanto, la società di leasing o la banca cessionaria non sarà più tenuta - nel corso
della durata dei contratti di leasing ceduti - ad effettuare alcuna annotazione al P.R.A.
per le predette operazioni.
Inoltre, in sede di riscatto dei veicoli da parte dei rispettivi utilizzatori, ovvero in
caso di vendita a terzi, tali contratti saranno sottoscritti da cessionario anzichè dal
cedente, proprietario risultante al P.R.A.. In questo caso, dovrà essere riportata
nell'autentica notarile degli atti la notizia dell'intervenuta cessione.
La frase-notizia potrà essere del seguente tenore:
"il veicolo oggetto della presente vendità è stato acquistato in forza dell'atto di
cessione in blocco dei contratti di leasing, ai sensi dell'art.58 T.U. legge bancaria (D.
Lgs. n. 385/1993), così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs 4.8.1999, n. 342,
stipulato in data ........ e pubblicato nella G.U., parte II, del ..... n. ..... di cui si
allega copia, intervenuto tra la cedente ............, che risulta intestataria del
veicolo, e l'attualevenditrice cessionaria".
Il cessionario - che in forza di tale cessione in blocco di contratti di leasing si trova
ad essere il nuovo proprietario del veicolo - si colloca, in tal caso, nell'ordine
continuo delle trascrizioni del cedente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione
intermedia, in forza della semplice previsione normativa e della pubblicazione dell'atto
di cessione nella Gazzetta Ufficiale con esclusione, quindi della ipotesidella
discontinuità disciplinata dall'art. 2688 del codice civile, anche ai fini della
determinazione dell'I.P.T..
Il contenuro della presente circolare è stato concordato con i responsabili dell'ASSEILEA
Associazione Italiana Leasing.
Con i migliori saluti
IL DIRETTORE CENTRALE
(Francesco Azzarita)
La circolare riportata riguarda le cessioni ivi indicate fatte a
"banche" o, sostanzialmente, a soggetti controllati dalle banche ovvero che le
controllano e quelle fatte agli "intermediari finanziari" e che comportano -
come esplicitato - l'assenza di qualunque formalità in sede di siffatta cessione.
Poiché il cessionario ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta cessione sulla G.U., la
pubblicazione è l'elemento che permette di individuare la fattispecie.
Si presume dunque che al momento della vendita di riscatto od a terzi il cedente
risultante dal suddetto negozio faccia presente la situazione. In ogni caso appare da ora
buona prassi acquisire, quando il cedente è appunto una società di leasing, fotocopia
della fattura di vendita, in modo da fare un primo riscontro con l'intestazione di carta
e/o CDP, al fine di constatarne la concordanza; laddove non vi fosse, sarebbe il primo
indicatore di una situazione da approfondire, onde conoscere se si tratta di variazione
ragione sociale/denominazione oppure trasformazione o fusione o, ancora, la circostanza in
esame, potendosi regolare di conseguenza per la redazione dell'atto e per le trascrizioni
ecc
.
Si fa presente inoltre , in tema di IPT e per maggiore approfondimento,
che la riduzione ad un quarto dell'imposta per i veicoli da uso speciale ecc
, data
la previsione normativa, si applica anche nel caso di cessioni soggette ad IVA, per cui si
riduce l'importo di L.292.000(o quello stabilito in relazione agli aumenti locali) alla
sua quarta parte. Il calcolo della riduzione, in base al principio dell'arrotondamento del
risultato finale(criterio di cassa), sembra ragionevole che vada fatto partendo
dall'importo applicabile non arrotondato e provvedendo appunto ad arrotondare dopo(
il discorso vale ovviamente anche per gli atti non soggetti ad IVA).
Per fare un esempio, prendendo una situazione dove il tributo è stato aumentato del 20%
senza statuire - cosa non obbligatoria - una eventuale tabella con cifre già
prefissate(per comprendere: la Provincia di Torino ha a suo tempo deliberato un aumento
del 3%, che - tanto per citare - sulle 292.000 equivaleva ad una somma di L. 300.860, ma
ha deciso di accludere un prospetto dove ha stabilito convenzionalmente il risultato a
L.300.000), per cui le 292.000 sono divenute 350.400:
L. 350.400 : 4 = L. 87.600 arrotondate a L.88.000.
Note di precisazione dell'ACI/PRA hanno confermato sia l'applicabilità della
riduzione ad un quarto per i veicoli speciali ecc
degli atti soggetti ad IVA, sia la
tariffa base di calcolo - già comunicata dall'associazione - per le caravans(roulottes) e
rimorchi assimilati(T.A.T.S.) e cioè quella dei "rimorchi trasp. cose fino a 20
quintali"(qualora non soggetti ad IVA). Non si ritiene di condividere invece
l'affermazione che la citata tariffa vada presa in considerazione genericamente per i
rimorchi ad uso speciale, se non quando sulla relativa carta di circolazione non sia
indicata "una portata fittizia ai fini fiscali", come invece previsto in
determinati casi dall'art.204 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della
Strada; perciò, a migliore specificazione di quanto scritto nella comunicazione 61/SNS
dell'11/1/2000, si prendano come riferimento i contenuti del nominato art.204 per
distinguere le situazioni.
E' importante infine rimarcare che la riduzione ad un quarto:
![]() | interessa naturalmente pure le immatricolazioni e quindi le prime iscrizioni |
![]() | si applica nella maniera evidenziata dal 17/1/2000 con riferimento alla presentazione della formalità al P.R.A. e quindi indipendentemente dal fatto che l'atto o l'effettivo rilascio della carta di circolazione siano precedenti a detta data. |